L'Ufficio del Commissario per l'informazione e la privacy è un "ente pubblico" coperto dal Freedom of Information & Protection of Privacy Act (FIPPA). Ciò significa che è possibile presentare richieste di accesso ai documenti in nostra custodia o sotto il nostro controllo.
Ai sensi della sezione 62 del FIPPA, un richiedente può richiedere una revisione della nostra risposta a una richiesta di accesso. Queste revisioni si chiamano "adjudications" e sono effettuate da giudici della Corte Suprema della BC. Gli identificativi personali sono stati rimossi per proteggere la privacy dei singoli richiedenti.
I giudici hanno sempre stabilito che solo i documenti amministrativi dell'OIPC sono soggetti a una richiesta di accesso, come previsto dalla sezione 3 del FIPPA. I nostri fascicoli non lo sono.